Condomino moroso: si può sospendere il riscaldamento?
La risposta affermativa arriva dal Tribunale di Perugia, con sentenza 5113/21 del 20/12/2021. Nella sentenza in parola si ritiene possibile applicare l’articolo 63, comma 3, disposizioni attuative Codice civile, e quindi sospendere al moroso la fruizione dei servizi, se sussistono due condizioni: a) il protrarsi della morosità nel pagamento dei contributi condominiali per almeno un semestre; b) la possibilità di godimento separato dei servizi comuni.
Si evidenzia che il Legislatore, nell’attribuire la facoltà di sospensione dei servizi comuni, non ha però operato alcuna distinzione tra servizi essenziali e non essenziali. Di conseguenza, deve ritenersi che nessuna interpretazione costituzionalmente orientata possa spingersi fino al punto di introdurre tale distinzione, anche perché altrimenti l’articolo 63 vedrebbe irragionevolmente limitato il proprio ambito di operatività a casi del tutto marginali, essendo considerabili essenziali non solo il servizio idrico, ma anche quello di erogazione dell’energia elettrica e del gas. L’intenzione perseguita dal legislatore della riforma del condominio era quella di evitare che l’ente di gestione si faccia carico ad oltranza (e quindi oltre il limite di legge dei sei mesi) della morosità del singolo. Circostanza che verrebbe ad esporre lo stesso condominio al rischio di iniziative recuperatorie ed esecutive da parte dei propri fornitori.