Il mandato irrevocabile al costruttore di modificare le tabelle millesimali necessita comunque della ratifica assembleare (Cass.791/22)
Secondo la Suprema Corte, nella recente pronuncia in oggetto, il mandato a modificare le tabelle millesimali originariamente predisposte, conferito da tutti i condòmini alla società costruttrice, anche se contenuto nel regolamento condominiale, dev’essere inteso nel senso che la eventuale modifica per essere operativa deve comunque essere approvata in apposita assemblea condominiale: il mandato irrevocabile alla loro rettifica dev’essere inteso come limitato, ai fini della sua validità, alla sola predisposizione di modifiche da sottoporsi comunque alla valutazione delle compagine condominiale ed alla successiva approvazione assembleare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, o all’unanimità «se si tratta di tabelle convenzionali.
Optare per una differente interpretazione, significherebbe riconoscere rilevanza ad una clausola regolamentare nulla per genericità ed indeterminatezza del suo contenuto, quale senz’altro deve ritenersi quella che, in via preventiva, conferisce all’originario costruttore la delega in bianco per apportare modifiche, solo eventuali, al regolamento condominiale ed alle tabelle millesimali allegate agli atti d’acquisto. Infatti, secondo quanto statuito dalla Cassazione nella sentenza in commento, la clausola contenente il conferimento del mandato irrevocabile al costruttore per l’eventuale modifica della tabelle –e dello stesso regolamento- non può implicare l‘accettazione preventiva di una disciplina che, in quanto non ancora venuta ad esistenza al momento dell’acquisto degli immobili da parte dei singoli condòmini, non può per ciò stesso da questi ultimi né essere conosciuta preventivamente, né, tantomeno, proprio per questo, considerarsi approvata, soprattutto in assenza di uno schema, sia pure embrionale, delle rettifiche da valutare. Detta accettazione preventiva costituirebbe un mandato che la Suprema corte qualifica come “invalido”, esattamente come invalido deve ritenersi il mandato “in bianco” contenuto nei singoli atti d’acquisto con cui si dà incarico all’unico costruttore di modificare le tabelle esistenti al fine di correggere errori tecnici o assicurare un miglior godimento della cosa comune.
In dette ipotesi, per costante giurisprudenza di legittimità, le pattuizioni che impongono delle restrizioni a carico dei singoli sul diritto di godere delle proprietà comuni, sono valide solo ed esclusivamente se sono espressamente, ed individualmente, approvate o richiamate nei singoli atti d’acquisto, ovvero se pongono in essere, rispetto all’originario, unico, proprietario, servitù reciproche, oneri reali o, quantomeno, obbligazioni reali. (cfr. Cassazione 5336/17).