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AUTOVELOX (Rassegna Giurisprudenziale)
Per la validità del verbale è necessario che l’autovelox sia stato sottoposto a verifiche periodiche di funzionamento e taratura (Corte di Cassazione, Ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23953)
La Suprema Corte, nella menzionata sentenza, ribadisce quanto già precedentemente affermato: “in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’autovelox il giudice e’ tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6- 2, Ordinanza n. 533 del 2018).
Si evidenzia, in tale ottica, che la Corte Costituzionale, con la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 45 C.d.S., comma 6, “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”, rilevando che l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l’affidabilità metrologica, a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità.
In tal senso anche Corte di Cassazione, Sezione 2 civile,Ordinanza 3 giugno 2020, n. 10464:
“Se il conducente contesta l’affidabilità dell’autovelox, il giudice è tenuto ad accertare che l’apparecchio sia stato sottoposto alla taratura periodica. L’ente che ha elevato il verbale non potrà esimersi dal produrre i relativi certificati: in mancanza la multa dovrà essere annullata”.
L’assenza di preventiva segnalazione dell’autovelox rende nullo il verbale (Corte di Cassazione, Ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23953) in difetto di prova sulla sua esistenza.
La menzionata sentenza, confermando un precedente indirizzo interpretativo, rileva altresì che : “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante “autovelox” non sia indicato se la presenza dell’apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza” (Sez. 2, Ord. n. 1661 del 2019). In altre parole, la segnalazione è necessaria per la validità del verbale ma non deve essere necessariamente ivi menzionata in quanto può essere comunque provata aliunde dall’Amministrazione opposta.
In tal senso anche Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 22 gennaio 2019, n. 1661:
“la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante cd. autovelox, non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che, di detta segnaletica, sia stata accertata o ammessa l’esistenza”.
E’ nullo il verbale che non indica gli estremi del decreto prefettizio con il quale sono state individuate le strade in cui può essere effettuato il rilevamento della velocità senza obbligo di contestazione immediata. (Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 27 ottobre 2020, n. 23551)
La Cassazione nella suindicata pronuncia, a conferma di precedente e costante indirizzo giurisprudenziale, ribadisce che in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante “autovelox“, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e che non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto (di cui non è necessaria l’allegazione), cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile (cfr. Cass. 2243/2008; id. 331/2015; id. 24214/2018).
E’ nullo il verbale se l’autovelox non è posizionato in conformità al decreto autorizzativo.
(Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 9 maggio 2019, n. 12309)
Come di recente evidenziato in precedente pronuncia (si veda in termini Cass. n. 23726 del 2018), “qualora il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione dell’autovelox lungo un solo senso di marcia) ed, invece, l’accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, ne consegue che, difettando a monte l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo, il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all’articolo 142 C.d.S. debba ritenersi affetto da “illegittimità derivata”.